Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding mitigating circumstances and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasons for denying generic mitigating circumstances and conditional suspension. The appellate court had already addressed these points, explaining that the appellant's criminal record and procedural conduct precluded leniency, while the suspension was barred by prior convictions and a lack of positive prognosis. The cassation court found these arguments manifestly unfounded and rejected the procedural defects claimed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not specific and do not relate to the merits of the case, particularly when the lower court has already adequately addressed the arguments regarding mitigating circumstances and the denial of conditional suspension based on the defendant's criminal history and lack of positive prognosis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROSETTO DENIS nato a VENARIA REALE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere detenuto due ordigni esplosivi, condotta aggravata perché commessa da soggetto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale; che, con il ricorso per cassazione, Crosetto lamenta, in termini di assoluta aspecificità, vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, profili, che, tuttavia, la Corte di appello ha debitamente trattato, spiegando, con argomenti esenti da deficit logici e saldamente ancorati alle emergenze istruttorie, che il curriculum criminale dell'imputato concorre con il suo comportamento processuale e l'obiettiva gravità del fatto in contestazione a precludere la mitigazione del trattamento sanzionatorio, mentre la sospensione condizionale è, in radice, inibita dalla duplice precedente concessione e dall'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine ai suoi futuri comportamenti; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso