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Ordinanza — n. 32984/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded complaints regarding sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that applied generic mitigating circumstances despite repeated violations of special surveillance measures. The court found the complaints regarding the denial of these mitigations and the excessive sentence length to be manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the court determined the appellant's complaints regarding the application of mitigating circumstances and the sentencing calculation were baseless.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifestly unfounded special surveillance measures generic mitigating circumstances sentencing proportionality pentito retrocessione di beni ecclesiastici recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA GIUSEPPE nato a CATANIA il 26/08/1974 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Catania e tenuto a presentarsi presso il locale Commissariato di P.S. con frequenza trisettimanale, ha disatteso la prescrizione in quattro distinte occasioni, tra il 3 ed il 15 aprile 2013; che, con il ricorso per cassazione, Chiesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dedotto diniego delle circostanze attenuanti generiche che, tuttavia, sono state applicate, in secondo grado ed in riforma della decisione del Tribunale, in regime di equivalenza con la recidiva reiterata, nonché l'eccessiva commisurazione della pena che, nondimeno, è stata fissata in misura pari, quanto alla prima violazione, al minimo edittale di un anno di reclusione, sul quale sono stati apporti, a titolo di continuazione, aumenti di entità assai modesta (dieci giorni di reclusione per ciascuna, ulteriore trasgressione); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso