Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualification of the lawyer before the court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the lawyer filing it was not registered in the special roster required for proceedings before the Supreme Court. Although the lower court had converted the original appeal into a cassation petition, the Court held that this procedural conversion could not cure the fundamental defect of the lawyer's lack of qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: The conversion of an appeal into a cassation petition does not cure the inadmissibility arising from the lack of qualification of the lawyer before the Supreme Court, as the requirement of a special roster is a mandatory condition for the exercise of the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALOMBINO FABIO nato a TORINO il 09/04/1976 avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di IVREAdata_av_viso_alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte di appello, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto; che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente; che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende