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Ordinanza — n. 32972/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32972/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32972/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESTRA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 06/02/1984 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non allontanarsi, senza autorizzazione, dalla propria abitazione tra le 21,00 e le 7,00, è stato sorpreso, tra le 21,25 e le 22,50 del 16 ottobre 2020, nei pressi di un locale pubblico, in stato di ebbrezza ed intento ad infastidire gli avventori ivi presenti; che, con il primo motivo di ricorso, Alestra lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa in ragione dell'abitualità del comportamento ascrittogli a dispetto del fatto che egli non risulta essere stato dichiarato delinquente abituale; che la censura è manifestamente infondata, posto che l'abitualità del comportamento è stata ritenuta, nella fattispecie, in ragione della commissione, da parte dell'imputato, di più reati della stessa indole, attestata dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale — che reca traccia di condanne per resistenza pubblico ufficiale, tentato omicidio, furto, violazione delle prescrizioni connesse a misura di prevenzione, estorsione, lesioni personali, oltre che della sottoposizione, con due diversi e successivi decreti, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno — con conseguente, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Alestra, i cui numerosi precedenti, anche specifici, evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 32972/2022 — snpen · Corte di Cassazione: con obbligo di soggiorno — con conseguente, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Alestra, i cui numerosi precedenti, anche specifici, evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol circostanza attenuante scemata imputabilità infrazione privilegiata altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESTRA GIUSEPPE nato a CASTELVETRANO il 06/02/1984 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto, in particolare, a non allontanarsi, senza autorizzazione, dalla propria abitazione tra le 21,00 e le 7,00, è stato sorpreso, tra le 21,25 e le 22,50 del 16 ottobre 2020, nei pressi di un locale pubblico, in stato di ebbrezza ed intento ad infastidire gli avventori ivi presenti; che, con il primo motivo di ricorso, Alestra lamenta che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia stata disattesa in ragione dell'abitualità del comportamento ascrittogli a dispetto del fatto che egli non risulta essere stato dichiarato delinquente abituale; che la censura è manifestamente infondata, posto che l'abitualità del comportamento è stata ritenuta, nella fattispecie, in ragione della commissione, da parte dell'imputato, di più reati della stessa indole, attestata dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale — che reca traccia di condanne per resistenza pubblico ufficiale, tentato omicidio, furto, violazione delle prescrizioni connesse a misura di prevenzione, estorsione, lesioni personali, oltre che della sottoposizione, con due diversi e successivi decreti, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno — con conseguente, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; che parimenti priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Alestra, i cui numerosi precedenti, anche specifici, evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a