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Ordinanza — n. 32965/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32965/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdate avviso-alte-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 27 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Geraci la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32965/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Geraci la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Parole chiave

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censura di violazione costituzionale allegazioni di persecuzione contraddittorie contravvenzione bagatellare esame delle censure formali recidiva nell'infrazione pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Maurilio Panci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERACI GIUSEPPE nato a PALERMO il 19/10/1990 avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdate avviso-alte-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 27 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Giuseppe Geraci la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Maurilio Panci, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per carenza dei prescritti requisiti materiale e psicologico; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d