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Ordinanza — n. 32964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI NEJIB nato il 20/04/1966 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 5 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Nejib Ouerghi la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione, tra gli altri, al reato di tentato omicidio; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Piero Monti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nel delitto di tentato omicidio, anziché in quello di lesioni personali, conclusione che sarebbe, a suo modo di vedere, imposta dall'equivocità delle emergenze istruttorie in ordine all'animus necandi; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato omicidio su richiesta della vittima assassinio qualificato tentata lesione personale semplice omicidio colposo inchiesta penale per omicidio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUERGHI NEJIB nato il 20/04/1966 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 5 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Nejib Ouerghi la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione, tra gli altri, al reato di tentato omicidio; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.

Piero Monti, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto nel delitto di tentato omicidio, anziché in quello di lesioni personali, conclusione che sarebbe, a suo modo di vedere, imposta dall'equivocità delle emergenze istruttorie in ordine all'animus necandi; che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che, con particolare riferimento alla contestazione afferente, come nel caso in esame, alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di addebito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «In terna di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116); che, nella fattispecie, non è dato ravvisarsi le condizioni sopra indicate, atteso che l'imputato esplose tre colpi di pistola all'indirizzo della vittima, uno dei quali all'altezza del ventre, ciò che, a prescindere dall'entità delle lesioni effettivamente cagionate, è stato ritenuto, in modo non manifestamente illogico né contraddittorio e, in ogni caso, tutt'altro che eccentrico, sintomo di volontà omicidiaria; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen