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Ordinanza — n. 32961/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being personally presented by the accused instead of a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because it was personally presented by the accused, violating mandatory procedural rules requiring a registered defense lawyer. The defense argued for the appeal's validity, but the court emphasized that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure strictly mandate lawyer representation for appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the accused was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be presented by a registered defense lawyer; personal presentation by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure defense lawyer requirement inadmissible appeal personal presentation court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a ricorrere ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR ABDELLAH nato il 10/05/1968 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOdato- avviso-alle-p.a; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/0