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Ordinanza — n. 32959/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing motivation in preventive measures case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32959/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant, convicted under preventive measures for public security, argued the lower court failed to critically analyze the evidence. The court rejected this claim because the objection lacked the necessary specificity required by law.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not allow the court to understand the alleged violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity preventive measures public security sentencing motivation infrazione alle norme della circolazione momento del reato testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSACE GAETANO nato a TARANTO il 02/01/1987 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e tenuto a non allontanarsi, se non autorizzato, dalla propria dimora, è stato sorpreso in San Vito, Viale del Tramonto alle ore 01,00 dell'i agosto 2018; che, con l'unico motivo di ricorso per cassazione, egli deduce, in termini del tutto generici, «la parzialità della sentenza succitata laddove non è arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova»; che, incontestate la materialità della violazione e la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di addebito, l'obiezione mossa dal ricorrente - secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto «giungere ad una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico dell'odierno prevenuto» — appare priva del necessario crisma di specificità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis