Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing, ruling on generic mitigation and penalty quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their requests for generic mitigation and penalty quantification. The defendants had previously renounced most appeal grounds, leaving only specific complaints about sentencing treatment and the lack of statutory acquittal causes. The court ruled that once a plea bargain is accepted in the second instance, the appellate judge cannot be challenged on the penalty amount or the absence of acquittal causes, as the first instance already fully ascertained responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an accused renounces appeal grounds and the court accepts a plea bargain, appeals contesting the penalty quantification or the non-acknowledgment of acquittal causes are inadmissible because the second-instance judge's role is limited to the non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MSSAHLI MAHFOUD nato il 02/09/1991 EL BAZI ISMAIL nato il 25/04/1988 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Imperia aveva condannato Mssahli Mahfouddper i reati cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen.; - che, con la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a El Bazi Ismail (condannato in primo grado per il medesimo reato, a titolo di concorso) - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata tra le parti; - che avverso la sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto separati ricorsi, a mezzo dei loro difensori; - che, con un unico motivo, Mssahli Mahfoudh lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 1 della sentenza impugnata); - che El Bazi Ismail, articolando un solo motivo, lamenta il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e all'insussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che - alla luce della modalità definitoria prescelta - non è consentito contestare la quantificazione della pena, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore \ D E PO TATA CAN .1-1R IA Il Presidente