Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation regarding specific criminal convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a generic defect in motivation. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for crimes under Articles 640 and 476-482 of the Penal Code, arguing a lack of specific reasoning. The court rejected this claim because the appeal consisted only of abstract propositions without referencing the actual argumentative basis for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic, consisting merely of abstract propositions devoid of references to the specific argumentative corpus supporting the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMONTE SALVATORE nato a PALERMO il 26/11/1970 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Bellomonte Salvatore per i reati di cui agli artt. 640 e 476-482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna (il ricorso, addirittura, fa riferimento anche a vicende e reati diversi da quelli oggetto del presente procedimento); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente