Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigation applies to forgery of public documents under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Guriuc Iulian, challenged a reduced sentence for forgery of public documents, arguing that generic mitigating circumstances should have been applied under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the specific statutory limits for the forgery offense preclude the application of such general mitigation provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The specific statutory limits and edictal boundaries inherent in the offense of forgery of public documents exclude the application of generic mitigating circumstances provided for in Article 131-bis of the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURIUC IULIAN nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato - concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Guriuc Iulian per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che i limiti edittali previsti per la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. non consentono l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente