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Ordinanza — n. 32721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigation applies to forgery of public documents under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Guriuc Iulian, challenged a reduced sentence for forgery of public documents, arguing that generic mitigating circumstances should have been applied under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the specific statutory limits for the forgery offense preclude the application of such general mitigation provisions.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The specific statutory limits and edictal boundaries inherent in the offense of forgery of public documents exclude the application of generic mitigating circumstances provided for in Article 131-bis of the Penal Code.

Parole chiave

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forgery public documents generic mitigating circumstances Article 131-bis Penal Code Article 495 Penal Code inadmissible appeal statutory limits Cassation Court Italy uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato - concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Guriuc Iulian per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
non consentono l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato - concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Guriuc Iulian per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 131- bis cod. pen
pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURIUC IULIAN nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha riformato - concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato Guriuc Iulian per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che i limiti edittali previsti per la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. non consentono l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente