Cassation appeal dismissed for generic lack of specific evidence regarding non-mention of conviction in criminal record certificate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aversa Bianca inadmissible due to the lack of specific grounds. The appellant argued for the non-mention of her conviction in the criminal record certificate, but the court found her complaints generic and abstract without referencing specific evidentiary elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely abstract propositions lacking reference to the actual evidentiary corpus supporting the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA BIANCA nato a NAPOLI il 28/09/1971 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha riformato - limitatamente al riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Aversa Bianca per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è del tutto generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argonnentativo su cui poggia la condanna; - che la censura - non articolata in motivo di ricorso - relativa al verbale di accertamento è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden