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Ordinanza — n. 32716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts a merits review rather than challenging specific evidence errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carotti Fabio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for counterfeiting currency, arguing procedural flaws and lack of recidivism or mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments sought a substantive review of factual evaluations rather than specific proof errors, and the lower court's reasoning was sufficiently logical and complete.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals must challenge specific errors in evidence evaluation or legal application; generic attacks on factual findings or requests for a new reconstruction of facts constitute inadmissible attempts to review the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review prohibition evidence evaluation errors procedural vitiations recidivism non-application mitigating circumstances denial Cassa delle ammende falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTTI FABIO nato a SAN GEMINI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva condannato Carotti Fabio per la detenzione e la spendita di monete falsificate; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso si articola in due censure, con le quali il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che la censura relativa alla recidiva risulta inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche è del tutto privo di specificità e che, in ogni caso, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla concreta determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore