Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32714/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on generic mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and the application of recidivism. The court found the arguments generic because they failed to specifically critique the reasoning regarding these legal points, violating established case law on mandatory argumentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The inadmissibility of an appeal not raised by the second-instance judge must be declared by the Court of Cassation regardless of prior determinations, as such grounds cannot be waived and must be raised ex officio at any stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic argumentation mandatory reasoning ex officio declaration recidivism application generic mitigating circumstances second instance review decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020
Sez. 3, n. 5859 del 27/10/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JAFER ISSAM - C.U.I. 04W0AC0 nato il 25/11/1990 avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato Ben Jafer Issam per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della recidiva; - che, in relazione a tale motivo, già l'appello era inammissibile per genericità estrinseca, atteso che l'atto di impugnazione non si confrontava effettivamente con la sentenza di primo grado; - che «La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Rv. 281630); - che il secondo motivo di ricorso replica la genericità riscontrata nel motivo di appello, perché formulato senza svolgere un'effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251690; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensor