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Ordinanza — n. 32713/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit review disguised as procedural defects and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence by alleging defects in reasoning and a failure to reclassify the crime as fraud, but the court found these arguments lacked specificity. The court determined that the appellant was attempting an impermissible review of the lower court's factual evaluations rather than pointing to specific errors in evidence interpretation or legal application.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the appellant attempts to review the merits of the lower court's factual evaluations under the guise of procedural defects, or when the grievances lack the required specificity and are merely reiterative of arguments already addressed in the judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merit review prohibition lack of specificity procedural defect abuse reclassification failure abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMELLI EMILIO nato a MASSA il 13/01/1961 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato, riducendo l'entità della pena inflitta, la pronuncia con la quale il Tribunale della Spezia aveva condannato Connelli Emilio per i reati di cui agli artt. 624-625 e 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso (con il quale contesta la riconducibilità della condotta all'imputato), ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso (con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie della truffa) oltre a essere manifestamente infondato è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il terzo motivo (con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore