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Ordinanza — n. 32711/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and failure to specifically contest first-instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and failed to specifically contest the factual findings of the first-instance judgment. Although the appellant claimed the conduct did not belong to her, the court noted these were merit-based challenges disguised as motivation defects, which are not reviewable at this stage. Consequently, the appeal was rejected for genericity, a defect that must be raised by the court ex officio regardless of whether the lower court identified it.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The Court of Cassation must declare an appeal inadmissible if it is generic and fails to specifically contest the factual findings of the first-instance judgment, as such defects are not subject to waiver and must be raised ex officio in every stage of the proceedings.

Parole chiave

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genericity of appeal inadmissibility ex officio merit review prohibition specificity requirement factual findings contest perseguimento penale per diffamazione diffamazione discorso di odio

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Rv. 281630
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOCCO MONICA nato a ASCOLI PICENO il 31/01/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato Stocco Monica per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che la ricorrente, con l'unico motivo di ricorso (con il quale contesta la riconducibilità della condotta all'imputata), ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che, peraltro, già l'appello era inammissibile per genericità estrinseca, atteso che l'atto di impugnazione non si confrontava effettivamente con la sentenza di primo grado; - che il ricorso replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non si confronta effettivamente con quanto affermato nella sentenza di primo grado; - che « La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Rv. 281630); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore