Ordinanza — n. 32707/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DORA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/05/1975 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato Spinelli Dora per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorso è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 13 luglio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 17 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 1° ottobre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 27 ottobre 2021; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32707/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorso è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 13 luglio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 17 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 1° ottobre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 27 ottobre 2021; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DORA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/05/1975 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato Spinelli Dora per il reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorso è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 18 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 13 luglio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 17 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 1° ottobre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 27 ottobre 2021; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente