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Ordinanza — n. 32705/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for fraudulently bankrupt defendants regarding procedural delays and unfounded nullity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeals filed by three defendants inadmissible due to procedural violations and lack of merit. While the first appeal was timely, the second was filed late, missing the statutory deadline for challenging the first-instance judgment. The court rejected the argument that the lower court failed to identify a different crime, ruling that the reasoning used to prove the offense does not constitute a separate charge in the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be filed within strict statutory deadlines, and grounds alleging a different crime are inadmissible if the first-instance judgment clearly establishes the charged offense through its reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limits fraudulent bankruptcy nullity of judgment different crime allegation deposito tardivo restituzione del termine scaduto opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, law 7 October 1969, no. 742
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MICHELE IVANA MARIA nato a MILANO il 13/11/1953 MANENTI ETTORE nato a MILANO il 20/10/1953 NOVELLI DARIO nato a MILANO il 29/09/1951 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato De Michele Ivana Maria, Manenti Ettore e Novelli Dario per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (seppur riconoscendo ai primi due le circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, rideterminando la pena loro inflitta); - che avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il ricorso del Novelli è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 31 maggio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 16 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 30 settembre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 15 novembre 2021; - che l'unico motivo del ricorso della De Michele e del Manenti - con il quale si censura la mancata rilevazione da parte della Corte territoriale della nullità della sentenza di primo grado, attesa la presunta condanna per un fatto diverso - è manifestamente infondato, poiché dalla lettura della sentenza non emerge affatto che gli imputati siano stati condannati per un fatto diverso da quello loro contestato, che è quello della bancarotta fraudolenta documentale (le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado per dimostrare la sussistenza del reato non devono certo costituire oggetto di preventiva contestazione nel capo di imputazione); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il