Cassation appeal dismissed for generic lack of specific argumentative references to the conviction grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ghaya Abdallah inadmissible due to a generic defect in motivation. The appellant argued against the lower court's conviction for crimes under Articles 582 and 583 of the Penal Code, but the sole ground relied on abstract propositions without specific argumentative references to the actual reasoning of the conviction. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of concrete argumentation necessary to challenge the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and consist merely of abstract propositions lacking specific references to the actual argumentative basis of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAYA ABDALLAH nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 07/06/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; /4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato Ghaya Abdallah per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente