Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32702/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENESCALDI SABRINA nato a MILANO il 09/10/1973 SANFILIPPO GIORGIA ALESSANDRA nato a MILANO il 29/05/1996 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENESCALDI SABRINA nato a MILANO il 09/10/1973 SANFILIPPO GIORGIA ALESSANDRA nato a MILANO il 29/05/1996 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione tentato furto aggravamento della pena reiterazione di reati penali furto aggravato istanza di revisione penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENESCALDI SABRINA nato a MILANO il 09/10/1973 SANFILIPPO GIORGIA ALESSANDRA nato a MILANO il 29/05/1996 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Manescaldi Sabrina e Sanfilippo Giorgia Alessandra per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende