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Ordinanza — n. 32695/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32695/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32695/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie ricorso per risarcimento danni pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione concussione sanzioni penali attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato Barrea Mario per i reati di cui agli artt. 81-581 e 110-81-582-583-585 cod. pen. e Barrea Axel per i reati cui agli artt. 110- 81-582-583-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che entrambi gli imputati, con un unico motivo di ricorso, lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President