Ordinanza — n. 32695/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32695/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARREA MARIO nato a CAMPOBASSO il 08/12/1965 BARREA AXEL nato a MILANO il 09/10/1995 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato Barrea Mario per i reati di cui agli artt. 81-581 e 110-81-582-583-585 cod. pen. e Barrea Axel per i reati cui agli artt. 110- 81-582-583-585 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che entrambi gli imputati, con un unico motivo di ricorso, lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President