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Ordinanza — n. 32688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of specific reasoning regarding conviction under Art. 617-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning, but the court found the sole ground of appeal generic and devoid of specific argumentative references to the conviction under Article 617-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate the alleged defect with concrete analysis of the factual and legal basis of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p. establishes that a cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and lack specific references to the actual argumentative basis of the conviction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific reasoning Art. 617-bis Penal Code procedural costs and fine tecnologie dell'informazione e della comunicazione abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 617-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Artusio Romolo per il reato di cui all'art. 617-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSIO ROMOLO nato a CANALE il 05/12/1973 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato Artusio Romolo per il reato di cui all'art. 617-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere stensore Il Presidente