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Ordinanza — n. 32685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR NABIL nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato Samir Nabil per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale la parte sostiene che il fatto andava ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen. e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen, articolo 495 cod. pen, articolo 496 cod. pen; Ordinanza — n. 32685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale la parte sostiene che il fatto andava ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen. e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658;

Parole chiave

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falsa testimonianza uso di false generalità attendibilità dei testimoni sviamento della giustizia accertamento inesatto dei fatti verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato Samir Nabil per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 496 cod. pen
pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod.
articolo 495 cod. pen
- è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen.
articolo 496 cod. pen
e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR NABIL nato il 12/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato Samir Nabil per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, sostenendo che il fatto andava ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale la parte sostiene che il fatto andava ricondotto nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 496 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che deve trovare applicazione l'articolo 495 cod. pen. e non l'articolo 496 cod. pen., quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria «attestazione» al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica soltanto la norma dell'articolo 495 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658;

Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839); - che è generica e priva di autosufficienza l'affermazione - non articolata in motivo di ricorso - che nella motivazione della sentenza impugnata non si darebbe conto che agli atti vi sarebbe un'attestazione da cui risulterebbe che il Samir sarebbe nato in Francia; con essa il ricorrente, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità un presunto frammento probatorio o indiziario che tende a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); richiamando, peraltro, un atto senza allegarlo e senza chiederne l'allegazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr