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Ordinanza — n. 32683/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32683/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32683/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCHETTI MASSIMO nato a BIELLA il 10/02/1966 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato Ciocchetti Massimo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto il reato consumato e non tentato - è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto il reato consumato e non tentato - è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pena massima riesame dell'entità pena inadempimento reiterato criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCCHETTI MASSIMO nato a BIELLA il 10/02/1966 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato Ciocchetti Massimo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto il reato consumato e non tentato - è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione nella parte in cui applica la recidiva - è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha esposto (alle pagine 4 e 5 della sentenza) in maniera ampia, coerente e conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità i motivi che rendevano necessaria l'applicazione della contestata recidiva; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre