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Ordinanza — n. 32682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato Nicosia Antonio per il reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto, essendo decorso il termine di sei anni, che andrebbe applicato nel caso in esame, atteso che i giudici di merito avevano ritenuto le generiche equivalenti alle aggravanti (recidiva specifica e quella prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen.); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di sei anni, che è il termine ordinario riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre far riferimento al termine massimo (essendo intervenuti atti interruttivi), tenendo conto anche degli aumenti previsti per le aggravanti, atteso che « Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 32682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto, essendo decorso il termine di sei anni, che andrebbe applicato nel caso in esame, atteso che i giudici di merito avevano ritenuto le generiche equivalenti alle aggravanti (recidiva specifica e quella prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen.); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di sei anni, che è il termine ordinario riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre far riferimento al termine massimo (essendo intervenuti atti interruttivi), tenendo conto anche degli aumenti previsti per le aggravanti, atteso che « Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina sanzione penale riduzione della pena attenuazione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ANTONIO nato a SIRACUSA il 20/04/1991 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato Nicosia Antonio per il reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto, essendo decorso il termine di sei anni, che andrebbe applicato nel caso in esame, atteso che i giudici di merito avevano ritenuto le generiche equivalenti alle aggravanti (recidiva specifica e quella prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen.); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di sei anni, che è il termine ordinario riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre far riferimento al termine massimo (essendo intervenuti atti interruttivi), tenendo conto anche degli aumenti previsti per le aggravanti, atteso che « Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057;

Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden