Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to address new factual arguments regarding statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and fraud, arguing that the lower court failed to apply a specific statutory mitigation clause. The court rejected this claim, ruling that the appeal's grounds were merely repetitive of previous complaints without new factual arguments or specific legal reasoning to distinguish the current case from prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are devoid of specificity, merely reiterating identical grievances already rejected in the contested judgment without presenting new factual elements or a complete legal argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOACCHINO nato a PALERMO il 11/03/1970 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Pellegrino Gioacchino per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto — avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021;
Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente