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Ordinanza — n. 32678/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as sentencing was near statutory minimum and reasoning was sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentence was improperly graduated and lacked sufficient reasoning regarding sentencing criteria. The court rejected these claims, finding the lower court's decision well-motivated and the penalty close to the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the contested judgment is sufficiently motivated and the sentence is imposed near the statutory minimum, rendering the complaint of improper sentencing manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality statutory minimum penalty sufficient judicial motivation manifestly unfounded complaint sanzioni pecuniarie revisione della sentenza penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERESI ALESSANDRO nato a PALERMO il 27/12/1994 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato), ha condannato Teresi Alessandro alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 100,00 di multa, in relazione alla commissione di due furti, aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che la sentenza, da un lato, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e, dall'altro, determina la pena in misura prossima al minimo edittale (pena base quasi coincidente con il minimo edittale, con esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consiglier tensore Il Presiden