Ordinanza — n. 32677/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI ERMIR nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; E CONSIDERATO IN DIRITED - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Gjini Emir per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che tutti e due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen., sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 32677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 cod pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che tutti e due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen., sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI ERMIR nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITED - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Gjini Emir per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che tutti e due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen., sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere este sore Il Presidente