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Ordinanza — n. 32675/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32675/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE FRANCESCO nato a PALERMO il 28/01/1957 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di Falcone Francesco avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32675/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 581 lett.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa indagine per furto indagine su reati finanziari contraffazione di merci furto aggravato spese per le indagini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE FRANCESCO nato a PALERMO il 28/01/1957 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'impugnazione proposta nell'interesse di Falcone Francesco avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando l'inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 581 lett.

d) cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, deducendo che, con l'atto di appello, risultavano adeguatamente sviluppati i profili di contestazione della sentenza di primo grado; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado e nella sentenza impugnata (segnatamente laddove evidenziano che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. è compiutamente descritta nel capo di imputazione e che sussistevano una pluralità di elementi dai quali emergeva con evidenza che l'imputato abitasse nell'appartamento oggetto di controllo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden