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Ordinanza — n. 32668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Longoni Ivan, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 26/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecco, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata e per violazione della normativa in materia di armi. Deduce:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia impugnabilità della decisione di rinvio ricorso straordinario per nullità ritiro della querela penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI IVAN nato a GIUSSANO il 03/12/1986 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso atlélpTiTtil udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Longoni Ivan, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 26/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecco, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata e per violazione della normativa in materia di armi. Deduce:

2. Nelle more della trattazione del ricorso è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso.

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia al ricorso. A tale proposito, va osservato che "La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere est. I