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Ordinanza — n. 32663/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32663/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Frezzetti Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/10/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la "distonia tra la pronuncia emessa dal Collegio di merito e l'accordo intervenuto tra difesa e L'Ufficio di Procura generale".

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la "distonia tra la pronuncia emessa dal Collegio di merito e l'accordo intervenuto tra difesa e L'Ufficio di Procura generale".

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena risoluzione delle controversie adeguamento della pena mancata attuazione degli accordi illeciti concordato stragiudiziale conformità costituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc.pen
La Corte di cassazione ha spiegato che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZETTI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/04/1990 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ura _v v s udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Frezzetti Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 07/10/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la "distonia tra la pronuncia emessa dal Collegio di merito e l'accordo intervenuto tra difesa e L'Ufficio di Procura generale".

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione ha spiegato che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il ricorso, pur rivolgendosi all'accordo delle parti, si risolve in una generica, apodittica e assertiva affermazione di illegittimità della sentenza, senza che venga in nessuna maniera precisato in cosa sia consistita la dedotta distonia. Da qui la sua aspecificità e la conseguente inammissibilità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15/04/2022 Il Consiglier