Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32662/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges value judgments rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints failed to demonstrate specific legal violations or logical errors in the appellate court's reasoning. The appellant argued for a re-evaluation of sentencing circumstances, but the court found these arguments merely sought to second-guess the appellate court's discretionary choices. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely challenge the factual reconstruction or the discretionary value judgments of the court of appeal without pointing to specific legal violations or manifest logical flaws.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal value judgments sentencing discretion cassation procedure appellate review motivi di cassazione sanzioni pecuniarie condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Violazione di legge in relazione all'art. 533, cod.proc.pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO CARMELO ANTONIO nato a CATANIA il 13/05/1962 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lupò Carmelo Antonino, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 13/06/2019 del Tribunale di Napoli Nord, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli per il reato che lo aveva condannato per il reato di estorsione. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 533, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché le doglianze -oltre che essere manifestamente infondato nella denuncia di omessa motivazione- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. 2.1.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consiglie