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Ordinanza — n. 32661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint lacked specific legal grounds and failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing, but the court found the submission generic and devoid of critical arguments linking the alleged error to the specific judgment. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is aspecific, generic, and fails to provide critical arguments linking the alleged legal error to the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Code of Criminal Procedure generic complaint sentencing review motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod.proc.pen..
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1980 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Russo Vincenzo, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 14/09/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza in data 13/11/2020 del Tribunale di Napoli, per il reato di tentativo di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod.proc.pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione -quanto manifestamente infondata- di omissione della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere