Ordinanza — n. 32660/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMattioli Giuseppe, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 30/01/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannata per il reato di estorsione aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 546, co. 1, lett. e), cod.proc.pen. e all'art. 125, cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32660/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 546, co. 1, lett. e), cod.proc.pen. e all'art. 125, cod.proc.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIOLI GIUSEPPE nato a CASERTA il 27/12/1988 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mattioli Giuseppe, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 30/01/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannata per il reato di estorsione aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 546, co. 1, lett. e), cod.proc.pen. e all'art. 125, cod.proc.pen.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché le doglianze non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. 2.1.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere