Ordinanza — n. 32657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarpentino Salvatore, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato -per quel che qui interessa- la sentenza in data 22/01/2018 del Tribunale di santa Maria Capua Vetere nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio omessa motivazione sulla conferma della sentenza di primo grado.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTINO SALVATORE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 16/02/1976 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carpentino Salvatore, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato -per quel che qui interessa- la sentenza in data 22/01/2018 del Tribunale di santa Maria Capua Vetere nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio omessa motivazione sulla conferma della sentenza di primo grado.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione -quanto manifestamente infondata- di omissione della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere