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Ordinanza — n. 32654/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new evidence and insufficient reasoning for rejecting surveillance footage review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32654/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Ferrigno's appeal against his aggravated robbery conviction inadmissible. Ferrigno argued that the appellate court violated procedural rules by refusing to review surveillance footage without explicit new evidence. The court rejected this, citing established precedent that such refusal does not require detailed justification unless new evidence emerged.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellate court's refusal to renew trial instruction without new evidence is not a violation of Art. 606 c.p.p., and the lack of explicit reasoning for such refusal does not render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility renewal of trial instruction surveillance footage review appellate court reasoning new evidence requirement indagine penale suppletiva accertamento insufficiente dei fatti prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio
pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari
Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G.
217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO LUIGI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 19/07/1983 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ferrigno Luigi, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 22/07/2020 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, nel senso della visione integrale del filmato registrato dal sistema di videosorveglianza;

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). A ciò si aggiunga l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del ricorso, visto che la Corte di appello, pur non essendovi tenuta, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di negare la richiesta di visione del filmato 3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consig