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Ordinanza — n. 32649/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32649/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Franzil Alberto, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 08/03/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/04/2010 del Tribunale di Roma nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Motivazione inadeguata sull'affermazione di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZIL ALBERTO nato a ROMA il 15/05/1959 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Franzil Alberto, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 08/03/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 02/04/2010 del Tribunale di Roma nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Motivazione inadeguata sull'affermazione di responsabilità.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di inadeguatezza della motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni non vengono prese in alcuna considerazione, con la conseguente indeterminatezza e aspecificità dell'impugnazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere