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Ordinanza — n. 32648/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32648/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Demontis Claudio, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 09/06/2021 del Tribunale di Genova, che lo aveva condannato per il reato di estorsione. Deduce: 1.1. Vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto sostanziata in un mero richiamo alla sentenza del Tribunale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32648/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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desistenza dall'azione condanna al pagamento pecuniario ammenda remissione della pena pagamento dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMONTIS CLAUDIO nato a GENOVA il 15/08/1983 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Demontis Claudio, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 09/06/2021 del Tribunale di Genova, che lo aveva condannato per il reato di estorsione. Deduce: 1.1. Vizio di omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, in quanto sostanziata in un mero richiamo alla sentenza del Tribunale.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché la questione relativa al trattamento sanzionatorio non è sollevata con il gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere est.