Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing choices rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to substitute the appellate court's discretionary sentencing evaluation with an alternative one. The appellant argued for a reduction in recidivism penalties, but the court found these claims did not constitute legal violations or manifest illogicalities. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: Appeals challenging the substantive discretion of the lower court regarding the severity of the sentence are inadmissible if they do not demonstrate a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTIEL ALAVA ISRAEL FABRICIO nato il 11/09/1990 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Montiel Alava Israel Fabricio, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 04/05/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 25/01/2017 del Tribunale di Genova, che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 7, cod.pen., con contestazione della recidiva. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione per la mancata riduzione della recidiva.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché si presenta come una possibilità di determinazione del trattamento sanzionatorio alternativo a quello valutato congruo dalla Corte di appello, insieme al Tribunale. La doglianze articolate nel ricorso, invero, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. 2.1. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere e