Ordinanza — n. 32641/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCAL ROMERO RAUL DIEGO DANIEL nato il 24/09/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; - 1. Roncal Romero- Raul Diego Daniel, per mezzo del proprio- difensore, impugna la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 01/02/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina impropria. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCAL ROMERO RAUL DIEGO DANIEL nato il 24/09/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- 1. Roncal Romero- Raul Diego Daniel, per mezzo del proprio- difensore, impugna la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 01/02/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina impropria. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché la doglianza articolata nel ricorso si presenta come una mera rivalutazione delle emergenze fattuali e processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio, senza che siano evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, non potendosi scrutinare in sede di legittimità censure che riguardino una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove -come nel caso di specie- siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere est. Il