Ordinanza — n. 32639/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHalilovic Melissa, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/5/2021 della Corte di appello di Roma, che ha ridotto la pena inflittale con la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per i reati di ricettazione ed estorsione, in concorso. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32639/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito. Le doglianze articolate nel ricorso, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. 2.1.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MELISSA nato a ROMA il 07/03/1999 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Halilovic Melissa, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 31/5/2021 della Corte di appello di Roma, che ha ridotto la pena inflittale con la sentenza in data 13/01/2021 del Tribunale di Roma, che l'aveva condannata per i reati di ricettazione ed estorsione, in concorso. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello, affrontate e disattese dalla Corte di merito. Le doglianze articolate nel ricorso, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. 2.1.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 1 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigli