Ordinanza — n. 32638/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARELLI MARCO nato a CODIGORO il 25/02/1957 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Zaccarelli Marco, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2014 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'attuale 493-ter, cod.pen.. Deduce: 1.1. Erronea applicazione norma processuale. Si duole del mancato avviso della possibilità di trattare oralmente la causa, in regime emergenziale. 1.2. Motivazione apparente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico per genericità. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'art. 23 del decreto - legge n. 137/2020 non prevede che sia inviato alcun avviso alle parti circa la possibilità di richiedere la trattazione orale, giacchè tale possibilità è già prevista in via generale dalla stessa norma, che si presume conosciuta. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è privo di censure, sostanziandosi in un'astratta quanto apodittica enunciazione di apparenza della motivazione, che non trova riscontro. Da qui la sua aspecificità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARELLI MARCO nato a CODIGORO il 25/02/1957 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Zaccarelli Marco, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2014 del Tribunale di Ferrara, che lo aveva condannato per il reato di cui all'attuale 493-ter, cod.pen.. Deduce: 1.1. Erronea applicazione norma processuale. Si duole del mancato avviso della possibilità di trattare oralmente la causa, in regime emergenziale. 1.2. Motivazione apparente.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico per genericità. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'art. 23 del decreto - legge n. 137/2020 non prevede che sia inviato alcun avviso alle parti circa la possibilità di richiedere la trattazione orale, giacchè tale possibilità è già prevista in via generale dalla stessa norma, che si presume conosciuta. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è privo di censure, sostanziandosi in un'astratta quanto apodittica enunciazione di apparenza della motivazione, che non trova riscontro. Da qui la sua aspecificità.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 Il Consigliere est.