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Ordinanza — n. 32634/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on trademark counterfeiting appeal barred by non-devoluted specific intent issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds and non-devoluted issues. The appellant argued that the lower court erred in finding the counterfeiting 'gross' and failed to prove specific intent, but the court ruled these points were not properly raised before the appellate court. Consequently, the court dismissed the appeal, citing established precedent that specific intent must be explicitly devoluted to be re-examined at the Supreme Court level.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging specific intent in trademark counterfeiting is inadmissible if that specific intent was not devoluted to the appellate court, as the first-instance ruling on such points acquires res judicata effect.

Parole chiave

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trademark counterfeiting specific intent requirement devoluted issues res judicata effect inadmissible appeal gross counterfeiting Cassazione ordinanza eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 474, cod.pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 474 cod. pen
La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di grossolanità del falso, in quanto il ricorrente si oppone, senza esporre deduzioni idonee a superarlo, il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione che ha chiarito che «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Massime Conformi n. 4712 del 1982
Massime Conformi n. 2654 del 1983
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK CHEIKH nato il 07/01/1962 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Seck Cheikh, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del re, \J,Irt 2 wrzy 2021 della Corte di appello di Firenze, cha ha confermato la sentenza in data 18 novembre 2016 del Tribunale di Livorno, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, cod.pen.

Deduce: 1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 474, cod.pen. e all'art. 648, cod.pen. Second il ricorrente la Corte di appello non ha tenuto della grossolanità del falso e della conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 474, cod.pen. e -a ricaduta- della ricettazione. 1.2. "Violazione di legge e difetto di motivazione da valutarsi in relazione al difetto del presupposto del dolo specifico". In questo si denuncia l'inadeguatezza della motivazione in relazione al dolo specifico richiesto per la configurazione dell'art. 474, cod.pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di grossolanità del falso, in quanto il ricorrente si oppone, senza esporre deduzioni idonee a superarlo, il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione che ha chiarito che «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814). 2.2.

Con riguardo al dolo specifico, la relativa questione non risulta devoluta con il gravame, con conseguente interruzione della catena devolutiva. nfr Vale a tal proposito ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 aprile 2022