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Ordinanza — n. 32631/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32631/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTI PIERLUIGI nato a MORTARA il 11/06/1958 D'ALO' GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 13/03/1969 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Forti Pierluigi e D'Alò Giuseppe, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 04/10/2021 della Corte di appello di Milano, cha ha parzialmente riformato la sentenza del 04/12/2020 del Tribunale di Monza, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di falso e truffa.

Regesto Legislator

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art. 414 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32631/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Forti Pierluigi. 1.2.1. "Inosservanza di legge in ordine alla procedibilità dell'azione". Il ricorrente osserva che con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n7, cod.pen., il reato è diventato procedibile a querela di parte e la Corte di appello non ha verificato l'esistenza della condizione di procedibilità. 1.2.2. "Erronea identificazione del Forti quale autore del reato". In questo caso si assume che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini non è sufficiente a provare l'identificazione di Forti, a fronte di un mancato riconoscimento in sede dibattimentale.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti accertamento insufficiente dei fatti prove fabbricate allegazioni fattuali non credibili denuncia mendace documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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art. 414 cod. proc. pen
alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTI PIERLUIGI nato a MORTARA il 11/06/1958 D'ALO' GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 13/03/1969 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Forti Pierluigi e D'Alò Giuseppe, per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 04/10/2021 della Corte di appello di Milano, cha ha parzialmente riformato la sentenza del 04/12/2020 del Tribunale di Monza, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen. e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di falso e truffa.

Deducono: 1.1. D'Alò Giuseppe. 1.1.1. "Violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.125, 191, 414, 546 c.p.p., 640 cod.pen., in relazione all'inosservanza delle norme relative all'acquisizione illegittima di prove". Il primo motivo si lamenta della ritenuta utilizzabilità dell'attività "delle prove acquisite dopo il 14.11.2012", pur in mancanza di un decreto autorizzativo della riapertura delle indagini. 1.1.2. "Violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.125, 192, 348, 361 c.p.p., 624 - 625 c.p., in relazione all'inosservanza delle norme relative all'individuazione di persone e in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa". Il secondo motivo censura le modalità di espletamento del riconoscimento fotografico e lamenta la mancanza di un rigoroso vaglio critico del giudicante sull'affidabilità conoscitiva del mezzo di prova. 1.2. Sono state successivamente depositate memorie a ulteriore sostegno dei motivi di ricorso. 1.2.

Forti Pierluigi. 1.2.1. "Inosservanza di legge in ordine alla procedibilità dell'azione". Il ricorrente osserva che con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61, n7, cod.pen., il reato è diventato procedibile a querela di parte e la Corte di appello non ha verificato l'esistenza della condizione di procedibilità. 1.2.2. "Erronea identificazione del Forti quale autore del reato". In questo caso si assume che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini non è sufficiente a provare l'identificazione di Forti, a fronte di un mancato riconoscimento in sede dibattimentale.

2. Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso di D'Alò Giuseppe.2.1.1. Il primo motivo ricorso è manifestamente infondato alla luce dell'oramai risalente principio di diritto che ha chiarito che «nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale», (Sez.

U, Sentenza n. 13040 del 28/03/2006, Rv. 233198 - 01). 2.1.2. Il secondo è manifestamente infondato e, al contempo, soleva questioni non consentite in sede di legittimità. La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare come la questione contrasti col pacifico e consolidato orientamento di legittimità che ha chiarito che «L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa», (Sez. 4, Sentenza n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041).

Nel resto, il motivo non solleva questioni scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi nella proposta di una valutazione delle emergenze probatorie antagonista a quella dei giudici di merito, la cui disamina è preclusa alla Corte di cassazione. 2.2. Il ricorso di Forti Pierluigi. 2.2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi rilevare che la truffa è contestata con la recidiva specifica, reiterata e infra- quinquennale, che la rende procedibile d'ufficio (cfr. a tal riguardo Sez. U - , Sentenza n. 3585 del 24/09/2020 Ud., dep. il 2021, Li Trenta, Rv. 280262 - 01). 2.2.2.

Per il secondo motivo valgono gli stessi rilievi di inammissibilità esposti al § 2.1.2,, alla cui lettura si rimanda.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis