Cassation appeal dismissed for prescription; statute of limitations expired after appeal judgment date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had not expired before the appellate judgment. The appellant argued that the court failed to raise the issue of prescription ex officio, but the court calculated the limitation period based on eight years plus two years, which expired after the appeal date. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 cod. pen.; The statute of limitations for a crime is calculated based on the maximum penalty and does not expire prior to the final appellate judgment if the limitation period extends beyond that date, rendering an appeal inadmissible if raised after the expiration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO CARMELO nato a AVOLA( AFGHANISTAN) il 20/10/1954 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Bellomo Carmelo per il delitto di cui agli art. 455 cod. pen., commesso in Lauria il 24/12/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo con il quale ha dedotto il mancato rilievo officioso da parte della Corte territoriale dell'estinzione del reato per prescrizione maturata, prima del 16 aprile 2021, data della pronuncia della sentenza di appello;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che il termine massimo di prescrizione del reato contestato e ritenuto (calcolato, ex artt. 157 e 161 cod. pen., in anni otto + due) non è spirato prima del 24 dicembre 2021; - che, quindi l'accertata inammissibilità del ricorso determina l'ininfluenza - ai fini della prescrizione - del tempo trascorso dopo la pronuncia d'appello (SU, n. 32 del 22/11/2000); - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i