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Ordinanza — n. 32561/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Valenti's cassation appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for broader consideration of attenuating factors, but the court noted that the lower court already provided sufficient reasoning on the decisive elements and lack of positive value. Consequently, the appeal was rejected as the factual evaluation was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 60, 61, 62-bis c.p.; The cassation court cannot re-evaluate the denial of generic mitigating circumstances if the lower court has provided a congruent reference to decisive elements and the absence of positive value.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation inadmissibility factual evaluation review Art. 62-bis code lower court reasoning sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 62-bis c.p.
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod.
art. 62 -bis cod. pen
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
6, sub 3) e all'assenza di allegazione di elementi positivamente valorizzabili (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI FILIPPO nato a CATANIA il 16/08/1989 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Valenti Filippo per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., in riferimento al furto di energia elettrica accertato in Catania il 23 agosto 2014; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento alle modalità della condotta e al movente dell'azione, cfr. pag. 6, sub 3) e all'assenza di allegazione di elementi positivamente valorizzabili (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid