Cassation appeal dismissed for generic grievances regarding self-defense exclusion without specific factual confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matteo Orlandi's appeal inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of self-defense as a mitigating circumstance for crimes committed in Massa in 2014. The court rejected this because the grievances were too generic, failed to address specific evidence, and violated the principle that cassation reviews cannot simply request a re-evaluation of facts without alleging specific errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal based on generic grievances regarding the exclusion of self-defense is inadmissible if it fails to confront specific grounds of appeal and merely requests a re-evaluation of evidence outside the scope of alleged specific distortions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI MATTEO nato a VIAREGGIO il 17/06/1987 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Orlandi Matteo per i delitti di rissa, violazione di domicilio aggravata e minaccia grave, commessi in Massa il primo il 18 giugno 2014 e il secondo ed il terzo il 24 aprile 2014; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che contesta l'esclusione della scriminante della legittima difesa, è affidato a doglianze generiche - in quanto assolutamente indeterminate, posto che non è dato neppure comprendere se la suddetta scrinninante venga invocata in riferimento al capo a) ovvero ai capi b) e c) meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame - disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi