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Ordinanza — n. 32559/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating appeal arguments without new legal elements regarding false identity declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32559/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated the arguments presented during the appeal proceedings without introducing any new elements. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law by convicting him for false declarations instead of the more serious crime of impersonation, but the court found this reasoning identical to the previous level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without presenting new elements or a critical comparison with the correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative arguments false identity declaration impersonation crime new elements requirement uso di false generalità sviamento della giustizia dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che il motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale, perché il fatto per come accertato avrebbe dovuto essere sussunto entro la fattispecie di cui all'art. 494 cod.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016
(falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv.
Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987
Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTOLI MASSIMO nato a PAVIA il 13/05/1963 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Tottoli Massimo per il delitto di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale quanto alle proprie generalità, commesso in Peschiera del Garda il 3 febbraio 2016; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia l'erronea applicazione della legge penale, perché il fatto per come accertato avrebbe dovuto essere sussunto entro la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di ragioni di doglianza articolate con i motivi di appello, quivi riproposte senza alcun elemento di novità: in particolare, perché privo di effettivo confronto critico con il tenore della corretta motivazione in diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico, ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468;

Sez. 6, n. 8152 del 19/05/1987, Rv. 176368); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres