Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32558/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to specific grounds not being properly analyzed by the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Tropea Angelo against the Court of Appeal of Messina inadmissible. The appellant argued for a specific sentencing circumstance based on his collaboration in recovering stolen goods, but the lower court had already granted a more favorable statutory provision. The court rejected the appeal because the appellant's arguments lacked a critical comparison with the lower court's reasoning and were therefore considered non-specific.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are non-specific and fail to provide a critical comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-specific grounds critical comparison criminal procedure sentencing circumstance attenuazione della pena alleggerimento della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 625-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA ANGELO nato a TAORMINA il 12/05/1998 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 141.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di Tropea Angelo, riconoscendolo colpevole solo di due dei quattro furti in abitazione contestatigli e rideterminando la pena applicatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; -che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 giugno 2022, il difensore del ricorrente, Avv. Domenico Lombardo, ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione tabellarmente competente per un approfondito esame delle proposte censure, delle quali chiede, in ogni caso, l'accoglimento; - che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in sentenza: risulta, infatti, da essa che l'elemento evocato dal ricorrente, ossia la collaborazione prestata per far ritrovare la refurtiva e per consentire l'individuazione del complice, è stato valorizzato dalla Corte Territoriale per la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., di gran lunga più favorevole delle richieste circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d