Cassation appeal dismissed for genericity of censure regarding procedural nullity and sentencing. The court rejected vague arguments lacking specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the censure raised by the defendant. The appellant argued for procedural nullity and excessive sentencing without providing specific details on when or where alleged violations occurred. The court rejected these claims because the arguments were indeterminate and failed to substantiate the alleged defects against the complete reasoning of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the censure is generic, lacking specific facts or determinate grounds to challenge the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRUSTILLO LORIS nato a PRATO il 24/03/1974 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Frustillo Loris per il delitto di furto di un telefono cellulare commesso in danno di Gestri Anna Maria; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo, articolato in più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutte le spiegate censure - in punto: di nullità della sentenza di primo e di secondo grado, per irrituale citazione dell'imputato; di omessa risposta a tutte le censure articolate con i motivi di appello; di diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nella massima estensione e di omessa commisurazione della pena nel minimo edittale - sono affette da conclamata genericità, essendo le relative deduzioni affidate ad enunciazioni assolutamente indeterminate ('qdando, come e dove'si sarebbero verificate le dedotte invalidità processuali) o apodittiche, a fronte di una motivazione, resa dal giudice di appello, invece completa e congrua (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden